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Istruttoria

Con l'istruttoria svolta dal giudice istruttore, inizia il processo giudiziario penale. L'istruttoria nei confronti di una determinata persona viene avviata, qualora sussista il fondato sospetto che questa persona abbia commesso il reato. La richiesta di istruttoria è presentata al giudice dal pubblico ministero.

Nel corso dell'istruttoria, il tribunale verifica ulteriormente in base al materiale della polizia e del pubblico ministero, le circostanze del reato e raccoglie le prove. Durante l'istruttoria, il giudice istruttore ad es. interroga l'imputato e sente i testimoni, effettua il sopralluogo, dispone la perizia o la perquisizione domiciliare.

L'istruttoria giudiziaria si svolge a porte chiuse.

Terminata l'istruttoria, il tribunale invia al pubblico ministero l'avviso relativo alla conclusione dell'istruttoria assieme al materiale raccolto.

Qualora il pubblico ministero ritenga che, in base al materiale raccolto, sussistano prove sufficienti per il proseguimento del procedimento penale, formula ossia deposita l'atto di accusa. In base all'atto di accusa il tribunale comincia la parte principale del procedimento penale.

Se il pubblico ministero, durante l'istruttoria o al termine dell'istruttoria, decide di non depositare l'atto di accusa o di rinunciare all'esercizio dell'azione penale, il processo penale può essere avviato ovvero portato avanti, nel termine di 30 giorni, dalla parte offesa che si costituisce quale procuratore.