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Procedimento preliminare

In seguito alla denuncia del reato, ossia alla presentazione della denuncia, la polizia indaga sulle circostanze del fatto. Successivamente trasmette la denuncia unitamente alle prove al pubblico ministero.

Il pubblico ministero rigetta la denuncia, qualora riconosca che non sussistono motivi per l'avvio del procedimento penale (ad es. perché il fatto non costituisce reato, non sussiste fondato motivo che l'indiziato abbia commesso il reato o per altri motivi). Deve avvisarne la persona offesa entro otto giorni. In tale caso l'atto di accusa può essere depositato presso il tribunale dalla persona offesa, che nel procedimento si costituisce quale procuratore. La persona offesa ha diritto a iniziare o a proseguire l'esercizio dell'azione penale entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso da parte del pubblico ministero.

Non tutti i casi sono così complessi ed esigenti da indurre il pubblico ministero a decidere, in seguito all'istruttoria, se formulare l'atto di accusa o rinunciare all'esercizio dell'azione penale. Se la situazione del caso risulta sufficientemente chiara, ricevuta la denuncia, il pubblico ministero formula il cosiddetto atto di accusa diretto senza l'istruttoria.