Processo davanti al tribunale
Se la fase successiva si svolgerà davanti al tribunale circondariale o distrettuale, dipenderà dalla misura della sanzione penale prevista per un singolo reato.
Processo davanti al tribunale circondariale
Nel procedimento davanti al tribunale circondariale (il cosiddetto giudizio abbreviato) vengono trattati i reati di lieve entità, per i quali è prevista la pena pecuniaria o la pena detentiva fino a tre anni di carcere. Nel giudizio abbreviato non viene avviata l’istruttoria, ma su richiesta del pubblico ministero il giudice del tribunale circondariale può svolgere i singoli atti di indagine, prima della presentazione della proposta di atto di accusa (es. audizione dei testimoni, disposizione della perizia) (dei coinvolti nell'evento).
Il giudizio abbreviato non è possibile nei confronti dei minori.
Per i reati, esaminati davanti al tribunale circondariale, il pubblico ministero può proporre al tribunale, al momento della presentazione della proposta di atto d’accusa, l'emissione dell'decreto penale di condanna, con il quale infligge (immediatamente) all'imputato, senza il dibattimento e l'assunzione delle prove, la sanzione penale proposta dal pubblico ministero. Se l'imputato non presenta opposizione avverso il decreto penale di condanna, il tribunale emette la sentenza di condanna. Se avverso la sentenza di condanna non è proposta opposizione, il procedimento è terminato irrevocabilmente e la sanzione penale viene eseguita. Se l'imputato propone opposizione avverso la sentenza relativa al decreto penale di condanna, viene invece svolta l'udienza dibattimentale secondo il giudizio abbreviato.
Processo davanti al tribunale distrettuale
Al termine dell'istruttoria, il pubblico ministero può depositare l'atto di accusa presso il tribunale. L'atto di accusa, unitamente al materiale raccolto durante l'istruttoria, viene assegnato a uno dei giudici della sezione penale. L'atto di accusa viene notificato all'imputato e al difensore.
Avverso l'atto di accusa è possibile presentare opposizione, in merito alla quale decide il collegio giudicante fuori dall'udienza, composto da tre giudici. Se l'opposizione non è stata presentata o è stata respinta dal collegio, l'atto di accusa diviene irrevocabile.
Udienza predibattimentale
Quando l'atto di accusa diviene irrevocabile, il giudice fissa l'udienza predibattimentale, alla quale - davanti al tribunale - l'imputato fornisce le dichiarazioni relative alla colpevolezza e relativamente al successivo svolgimento del processo penale. Ha due possibilità:
- qualora ammetta la colpevolezza e il giudice accolga la sua ammissione, di norma viene effettuata immediatamente anche l'udienza per l'inflizione della sanzione penale, che termina con la sentenza di condanna;
- qualora non ammetta la colpevolezza, può proporre ancora ulteriori prove, proporre l'esclusione di atti dal fascicolo, ricusare il giudice, riferire se desidera essere giudicato dal giudice monocratico.
Quando si decide in merito alle proposte dell'imputato, il procedimento penale è pronto per la fissazione dell'udienza dibattimentale.
Udienza dibattimentale
La parte più importante del procedimento penale è costituita dall'udienza dibattimentale.
L'udienza dibattimentale si svolge a porte chiuse soltanto quando questo è reso necessario per la tutela della vita personale e familiare dei partecipanti nel procedimento, tutela della segretezza, salvaguardia dell'ordine pubblico ecc.
All'udienza dibattimentale il pubblico ministero illustra l'atto di accusa, il giudice (collegio giudicante) ascolta la difesa dell'imputato e assume ulteriori prove (es. sente i testimoni, legge la perizia, guarda le registrazioni). Dopo le conclusioni delle parti, il collegio giudicante si ritira per consultarsi in segreto e per votare, di seguito il presidente del collegio pronuncia pubblicamente la sentenza (legge il dispositivo della sentenza e riassume i motivi fondamentali che hanno portato alla decisione).
La copia scritta della sentenza con la motivazione dettagliata della decisione si può redigere e notificare alle parti successivamente.
Per i reati, il giudice (collegio giudicante) può infliggere agli autori colpevoli pena detentiva, pena pecuniaria, divieto di condurre veicoli a motore o l'espulsione dello straniero dal territorio dello stato. A determinate condizioni, il giudice può infliggere all'autore del reato la condanna condizionale in luogo della pena. Agli autori dei reati si possono infliggere anche misure di sicurezza (ad es. cure psichiatriche obbligatorie, interdizione dall'esercizio di una professione, ritiro della patente di guida, confisca di oggetti).
Procedura di ricorso
Avverso la sentenza di primo grado (sentenza del tribunale circondariale o distrettuale), le parti possono proporre ricorso, entro 30 giorni dalla notifica della copia scritta della sentenza. Il ricorso presentato puntualmente, sospende l'esecuzione della sentenza.
Se è stata inflitta soltanto la condanna condizionale o la pena pecuniaria, è necessario annunciare il ricorso entro otto giorni dalla pronuncia della sentenza. In caso contrario si considera che l'avente diritto ha rinunciato al diritto di ricorso (e la sentenza scritta non comprenderà la motivazione). Soltanto dopo l'annuncio del ricorso, il tribunale elabora la sentenza scritta con motivazione completa e la notifica alle parti. Da quel momento inizia a decorrere il termine utile di 30 giorni per la presentazione del ricorso. Se all'imputato è stata inflitta la pena detentiva, non è necessario annunciare il ricorso. In questo caso la sentenza elaborata per iscritto deve essere sempre motivata.
Ogni sentenza deve comprendere l'istruzione legale – le informazioni dove e come presentare ricorso.
In merito al ricorso decide il Tribunale Superiore nel collegio giudicante composto da tre giudici. Quando il Tribunale Superiore decide sul ricorso, trasmette la sentenza al tribunale distrettuale o circondariale, che la notifica alle parti. La sentenza emessa in materia penale passa in giudicato, quando è ricevuta dal tribunale distrettuale ovvero circondariale.
Irrevocabilità della sentenza
La sentenza diviene irrevocabile, se non si può impugnare mediante ricorso. L'irrevocabilità della sentenza significa che quello che è deciso in essa, è vero, legittimo e definitivo.
L'irrevocabilità comporta l’esecutività della sentenza.
Mezzi di impugnazione straordinari
Poiché, a prescindere da tutte le regole relative allo svolgimento del procedimento penale può succedere che la sentenza si basi sullo stato di fatto erroneamente accertato o contenga una violazione della legge (sostanziale o processuale), il nostro procedimento penale riconosce anche i cosiddetti mezzi straordinari di impugnazione (revisione del processo e impugnazione straordinaria per la tutela della legalità).
Richiesta di revisione del processo penale si può presentare per l'accertamento erroneo dello stato di fatto, quando il procedimento si è già concluso irrevocabilmente e vengono proposti nuovi fatti e prove.
La richiesta di revisione del processo penale può essere proposta dalle parti processuali e dal difensore, dopo la morte del condannato può essere richiesta dal pubblico ministero o dai congiunti del condannato.
In primo luogo il tribunale decide se consentire o meno la revisione del processo. Se accoglie la richiesta e consente la revisione, si fissa immediatamente la nuova udienza dibattimentale oppure il procedimento torna nella fase di istruttoria. Si svolge il nuovo procedimento penale davanti al tribunale circondariale o distrettuale, che termina con la nuova sentenza.
La revisione del processo penale si può chiedere anche dopo che il condannato abbia già scontato la pena, è possibile soltanto a favore del condannato.
Impugnazione straordinaria per la tutela della legalità si presenta dopo il passaggio in giudicato del procedimento per violazione della legge penale o delle disposizioni della procedura penale.
L'impugnazione straordinaria per la tutela della legalità può essere proposta dal procuratore generale, dall’imputato e dal difensore. Dopo la morte dell'imputato può essere presentata a suo favore anche dai suoi congiunti. Il procuratore generale può presentare l'impugnazione sia a scapito che a favore dell'imputato. Il termine per la proposizione dell'impugnazione straordinaria per la tutela della legalità per l'imputato, presentata dal difensore e dai congiunti dell'imputato è di tre mesi dalla notifica della sentenza passata in giudicato.
Se l'impugnazione straordinaria per la tutela della legalità è proposta a detrimento del condannato e il tribunale ritiene che sia fondata, il tribunale può soltanto constatare che è stata violata la legge, ma non può più modificare la sentenza passata in giudicato.
Dell'impugnazione straordinaria per la tutela della legalità decide la Corte Suprema riunitasi in camera di consiglio.