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Ricorso di vigilanza

Cosa è il ricorso di vigilanza?

Il ricorso di vigilanza è un mezzo di ricorso atto ad accelerare il processo, con il quale il partecipante al procedimento avverte i vertici della Procura di Stato che la decisione relativa al suo caso è irragionevolmente lunga.

Con il ricorso di vigilanza non è possibile far valere gli errori sostanziali relativi all'operato del pubblico ministero.

Il ricorso di vigilanza relativo all'operato del pubblico ministero è disciplinato dagli articoli da 155 fino a 157 della Legge sulla procura di Stato (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5812).

Chi può presentare il ricorso di vigilanza?

Il ricorso di vigilanza può essere proposto da ogni partecipante al processo (soprattutto dall'indiziato e dalla persona offesa), affidato al pubblico ministero e dimostra di averne l’interesse giuridico, se si ritiene che la risoluzione del caso da parte della Procura di Stato sia irragionevolmente lunga e abbia ingerenza nel diritto al processo senza indebito ritardo.

Chi decide in merito al ricorso di vigilanza?

Del ricorso di vigilanza decide il capo della Procura di Stato che esamina il caso. Se il caso è esaminato dal capo della procura, in merito ad essa decide il procuratore generale.

A chi presentare il ricorso di vigilanza?

Il ricorso di vigilanza si presenta presso la Procura di Stato competente. Il ricorso di vigilanza si può presentare anche presso il Ministero competente della giustizia, che lo rimette al capo della Procura di Stato competente e richiede di essere informato delle risultanze e della decisione.

Quali sono gli effetti del ricorso di vigilanza?

Il ricorso di vigilanza è esaminato dal capo della Procura di Stato che informa il pubblico ministero, al quale è stato assegnato il caso, del contenuto del ricorso di vigilanza. Al pubblico ministero richiede chiarimenti relativi al caso e alle possibili misure da adottare per risolvere il caso più velocemente.

Il chiarimento del pubblico ministero o il chiarimento del capo della procura si trasmette all'istante. Qualora i chiarimenti del pubblico ministero non siano adeguati, il capo della procura fissa il congruo termine per lo svolgimento di singoli atti o la conclusione della risoluzione del caso.