Visione del fascicolo del pubblico ministero
Quando ho il diritto di visionare il fascicolo del pubblico ministero?
Il diritto alla visione ed eventuale copia degli atti del fascicolo del pubblico ministero è legato alla situazione della persona nel processo e alla fase, in cui si trova il procedimento.
Gli individui, ai quali si riferiscono i dati del fascicolo, e le persone in esso citate, possono visionare il fascicolo del pubblico ministero dopo la prescrizione della persecuzione penale ossia dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
Quando il caso è davanti al tribunale (quando è presentata la richiesta di istruttoria da parte del pubblico ministero, depositato l'atto di accusa, o quando il tribunale ha svolto i singoli atti di istruttoria), l'imputato ha diritto a visionare il fascicolo giudiziario, ai sensi dell'articolo 128 della Legge sulla procedura penale (ZKP) ed in base all'interesse giuridico alla visura del fascicolo del pubblico ministero.
Prima dell'avvio del processo (giudiziario) penale, la persona giuridica o fisica ha diritto alla visione del fascicolo, se dimostra l’interesse (legittimo) giuridico. Per la visione del fascicolo del pubblico ministero, deve essere presentata richiesta scritta e motivata, della quale decide il pubblico ministero a cui è affidato il caso. Il pubblico ministero non consente la visione, qualora essa possa pregiudicare gli interessi del procedimento, qualora pregiudichi la segretezza del procedimento o per tutelare la privacy delle persone.
Modulo – richiesta di visione del fascicolo del pubblico ministero (17.7 KiB)